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Disdetta Canone Rai: ecco come non pagare legalmente l’abbonamento

Scade il 31 gennaio il termine per il pagamento del canone Rai. Trattandosi di una vera e propria tassa di possesso, è possibile non pagarlo rispettando le leggi che ne regolano la disdetta. Ecco come fare.
A cura di Eleonora D'Amore
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Il pagamento del canone Rai è ancora argomento molto controverso e colmo delle casistiche più disparate. Ci sono, però, procedure legali che consentono di non pagare più la tassa di possesso, che a tutti gli effetti non può essere vista come un semplice abbonamento (regio decreto-legge n. 246 del 1938). La disdetta del canone Rai deve essere regolamentata da determinati iter legali, che consentiranno al singolo "abbonato" di non incorrere in sanzioni, sovrattasse o multe. È il sito della Rai a dedicare un ampia area all'argomento, dalla quale abbiamo estrapolato un sunto esaustivo tratto dalla sezione "Disdetta del canone tv".

Disdetta per cessione

In questo caso il contribuente si ritrova a cedere gli apparecchi detenuti, indicando generalita’ e indirizzo del nuovo detentore. La disdetta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) e dovrà essere completata dalla sottoscrizione di una "dichiarazione integrativa" inviata in un secondo momento dallo Sportello S.A.T.

Disdetta per rottamazione, furto o incendio


Il contribuente comunicherà di non detenere più alcun apparecchio, fornendone opportuna comunicazione, a causa di rottamazione, furto o incendio. 
La disdetta dovrà essere inviata ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To) e completata, come nel caso di cui sopra, dalla sottoscrizione di una "dichiarazione integrativa" inviata in un secondo momento dallo Sportello S.A.T. La disdetta del canone Rai effettuata entro il 31 dicembre, dispenserà dal pagamento dal 1 gennaio dell’anno successivo; effettuata, invece, entro il 30 giugno dispenserà dal 1 luglio e non sarà possibile chiedere alcun tipo di rimborso se l'abbonato avrà già corrisposto parte della tassa di possesso.

Disdetta per suggellamento del televisore

I contribuenti, in questo caso, richiederanno di non pagare più il canone tv senza cessione dei diritti o denuncia, bensì solo ricorrendo al suggellamento dei loro apparecchi (ritenuti da quel momento inutilizzabili, poiché debitamente chiusi in appositi involucri) entro e non oltre il 31 dicembre. Contemporaneamente all’invio della disdetta (da inviare a Agenzia delle Entrate S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Ufficio Torino 1 – c.p. 22 – 10121 Torino), i contribuenti devono versare 5,16€ per ogni singolo apparecchio da suggellare, indicando così il numero degli stessi, ad Ag. delle Entrate P I Uff. Terr. To 1 Casella Postale 22, 10121 – Torino Vaglia e Risparmi. In seguito il contribuente dovrà sottoscrivere una dichiarazione integrativa, inviata dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, nella quale specificare "la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti".

Esenzione per gli anziani con reddito minore ai 517€ al mese


La legge 248/2007 ha deciso l’abolizione del canone per gli anziani che avranno compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone e che possiedono un reddito minore, cumulativo a quello dell'eventuale coniuge convivente, ai 517 euro al mese. Questi ultimi non dovranno condividere la casa con soggetti muniti di reddito proprio (diversi dal coniuge). La domanda di esenzione dovrà essere presentata all'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di Torino di cui sopra, oppure consegnata a mano ai loro uffici territoriali.

Esenzione 2.0

In molti si chiedono perché devono pagare il canone Rai se non possiedono più alcun apparecchio in casa, avvalendosi di dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone per la visione dei loro programmi preferiti. In questo caso, stando al comunicato Rai diffuso il 21/2/2012 a seguito di un confronto avvenuto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ci si può ritenere legalmente esenti dal pagamento della tassa di possesso: "La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone. La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più' televisori".

 

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