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Su Sky e DAZN interviene l’Antitrust, avviate due indagini

A seguito del caos generato nelle prime due giornate di Serie A dalla nuova distribuzione dei diritti tv, l’Antitrust ha deciso di intervenire annunciando pubblicamente l’avvio di due istruttorie. Sky non avrebbe specificato debitamente la variazione della sua offerta, DAZN avrebbe diffuso pubblicità ingannevole.
A cura di Andrea Parrella
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Il calcio in tv, tra disservizi tecnici e doppi abbonamenti, è diventato un enorme caos, sul quale ora ha deciso di intervenire L'Antitrust, che accogliendo le tantissime sollecitazioni di questi giorni, dall'esposto del Codacons a quello di comitati regionali come il Corecom Campania, ha comunicato nelle scorse ore di aver avviato due procedimenti istruttori separati nei confronti di Sky e DAZN, le società che si dividono i diritti di trasmissione della Serie A e della Serie B.

Le accuse a Sky

Il procedimento nei confronti di Sky fa riferimento a "presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori", contestando all'azienda di aver "adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non consapevole". Alla società di Murdoch si contesta sostanzialmente una scarsa informazione verso i clienti, perché non avrebbe specificato la variazione della sua offerta rispetto alle stagioni sportive precedenti, visto che a differenza della scorsa stagione, quest'anno è in grado di mostrare solo 7 delle 10 partite settimanali del campionato di Serie A.

Cosa si contesta a DAZN

A DAZN viene invece contestato il principio promozionale "Quando vuoi, dove vuoi", che secondo l'AGCOM "farebbe intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi, omettendo le limitazioni tecniche che potrebbero impedirne o renderne difficoltosa la fruizione". Altro dettaglio contestato alla piattaforma streaming (che trasmette i match di Serie A unicamente per mezzo di una connessione internet) è quella di rimarcare ai clienti la possibilità di usufruire del servizio gratuitamente per il primo mese, specificando l'assenza di vincoli contrattuali "mentre in realtà – recita il comunicato – il consumatore stipula un contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo". Nel novero delle criticità c'è anche un altro aspetto, ovvero che "l’iscrizione per la fruizione gratuita del primo mese comporta l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi, in quanto il consumatore, creando l’account, darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici". In definitiva, l'Antitrust ritiene che si possano ipotizzare «profili di ingannevolezza» per la fruizione tecnica e di «aggressività».

Il comunicato integrale dellAntitrust contro Sky e DAZN

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di SKY Italia S.r.l. e di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale DAZN) con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019.

Secondo l’Autorità, la società SKY avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non consapevole.

Per quel che riguarda i clienti già abbonati al pacchetto calcio, la condotta di SKY potrebbe presentare profili di aggressività in quanto – a fronte di un significativo ridimensionamento del pacchetto in relazione al numero delle partite trasmesse e in assenza dell’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti – il professionista avrebbe indotto tali soggetti a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata.
SKY potrebbe altresì avere violato l’articolo 65 del Codice del consumo non avendo acquisito il consenso del consumatore rispetto alla nuova opzione del pacchetto calcio 2018/2019.

Quanto alle società del gruppo Perform (anche DAZN), sono oggetto di attenzione, da un lato, l’enfasi data al claim “quando vuoi, dove vuoi”, che farebbe intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi, omettendo le limitazioni tecniche che potrebbero impedirne o renderne difficoltosa la fruizione; dall’altro, i messaggi che indicherebbero la possibilità di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio “senza contratto”, mentre in realtà il consumatore stipula un contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo.  

Inoltre, l’iscrizione per la fruizione gratuita del primo mese comporta l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi, in quanto il consumatore, creando l’account, darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici.

Tali comportamenti potrebbero integrare distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, presentando sia profili di ingannevolezza rispetto alle informazioni comunicate dal professionista in merito alle caratteristiche tecniche di fruibilità del pacchetto e alle modalità di adesione all’offerta, che profili di aggressività, in quanto il professionista potrebbe aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori che, accettando l’offerta per fruire gratuitamente il primo mese del servizio, potrebbero subire un addebito automatico quale conseguenza della sottoscrizione inconsapevole di un contratto.

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